Fondazione di un ente nel Liechtenstein
Struttura giuridica dell’ente
L’ente di diritto privato nel Liechtenstein è una forma giuridica autonoma che deve essere distinta dagli enti di diritto pubblico di altri ordinamenti giuridici. L’ente del Liechtenstein è infatti piuttosto un’impresa giuridicamente autonoma ed organizzata, che può essere configurata in modo simile ad una fondazione o ad una corporazione e per le cui obbligazioni è responsabile esclusivamente il patrimonio dell’ente stesso.
L’ente del Liechtenstein può perseguire sia obiettivi economici che obiettivi ideali e può essere utilizzata per scopi come il commercio di beni, l’acquisizione di partecipazioni, il finanziamento e la gestione del patrimonio. Da questo sono tuttavia escluse le operazioni bancarie e la gestione patrimoniale per conto di terzi.
Nella prassi del Liechtenstein gli enti assumono regolarmente la forma di un ente di tipo commerciale (società unipersonale), di un ente organizzato in base al diritto delle fondazioni oppure di un ente senza diritti di fondatore il cui consiglio di amministrazione esercita i diritti del fondatore stesso, nonché di un ente organizzato in base al diritto riferito alle società per azioni, in cui il capitale dell’ente è suddiviso in azioni come avviene nel caso di una società per azioni (s.p.a).
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Fondazione
Un ente del Liechtenstein viene fondato in virtù della presentazione dell’atto costitutivo e degli statuti certificati da un notaio all’autorità competente del Liechtenstein da parte di una persona fisica o giuridica. L’ente del Liechtenstein si origina solo al momento della sua iscrizione al registro delle imprese (registro pubblico).
Capitale minimo
Il capitale minimo dell’ente del Liechtenstein – che può essere costituito da conferimenti in denaro e in natura – è di 30.000 CHF/EUR/USD. Il capitale può essere suddiviso in quote con o senza carattere di titoli di credito, con la precisazione che nel primo caso il capitale minimo ammonta a di 50.000 CHF/EUR/USD.
Organizzazione dell’ente
Titolare dei diritti di fondatore
Il titolare o i titolari dei diritti di fondatore rappresentano l’organo supremo dell’ente del Liechtenstein.
Consiglio di amministrazione
Il consiglio di amministrazione è responsabile della gestione e della rappresentanza verso l’esterno dell’ente del Liechtenstein.
Organo di revisione
Se l’ente del Liechtenstein gestisce un’attività commerciale o se il suo scopo statutario consente l’esercizio di tale attività, deve essere nominato un organo di revisione.
Rappresentante
L’ente del Liechtenstein è rappresentato da un rappresentante iscritto nel registro delle imprese, che funge da domiciliatario ufficiale.
Beneficiari
I beneficiari di un ente del Liechtenstein sono persone fisiche o giuridiche a cui devono essere fatti pervenire i redditi derivanti dall’ente oppure il patrimonio stesso. Questi beneficiari vengono determinati dal fondatore e devono essere specificatamente indicati negli statuti e nei regolamenti interni. Nei casi di dubbio viene considerato come beneficiario il titolare dei diritti di fondatore. L’indicazione dei beneficiari nei regolamenti interni presenta il vantaggio rappresentato dal fatto che questi documenti – a differenza degli statuti – non vengono depositati presso il registro delle imprese. In questo modo i beneficiari possono rimanere anonimi. Il fondatore può anche condizionare, limitare nel tempo e sottoporre il beneficio ad una condizione imposta o ad una limitazione, nonché revocarlo in qualsiasi momento.
Diritti di fondatore
I diritti di fondatore, che possono essere in qualsiasi momento ceduti, lasciati in eredità o trasferiti in altro modo, ma non costituiti in pegno o altrimenti gravati, rappresentano l’insieme di tutte le facoltà spettanti al fondatore di un ente nel Liechtenstein.
Liquidazione
Un ente del Liechtenstein può essere liquidato non prima della scadenza di un periodo di sei mesi a partire dalla terza convocazione dei creditori.
Struttura fiscale dell’ente
Gli enti del Liechtenstein che gestiscono un’attività commerciale versano un’imposta di costituzione in corrispondenza dell’1% sul capitale statutario che supera il limite di esenzione di 1 milione di CHF. A seguito corrispondente richiesta questa imposta di costituzione può tuttavia essere ridotta allo 0,5% per un capitale superiore a 5 milioni di CHF e allo 0,3% per un capitale superiore a 10 milioni di CHF:
Indipendentemente da questo, ai sensi della legge tributaria entrata in vigore nel Liechtenstein in data 1° gennaio 2011, un ente con sede nel Liechtenstein è soggetto ad un’imposta annuale sui redditi pari a un’aliquota forfettaria del 12,5% del reddito netto imponibile, che deve essere ridotta in corrispondenza della cosiddetta deduzione degli interessi sul capitale proprio pari al 4%. L’aliquota minima è di 1.200 franchi CHF. La nuova legge tributaria ha anche introdotto il concetto di struttura patrimoniale privata (PVS), in base al quale gli enti del Liechtenstein che non sono economicamente attivi, ma detengono o amministrano piuttosto soprattutto beni patrimoniali, vengono tassati solo con l’aliquota minima di 1.200 franchi.
Nell’ambito di questa riforma tributaria è stata abolita anche l’imposta sul capitale e sulle cedole. Anche i dividendi e le plusvalenze derivanti da liquidazioni e cessioni sono esenti da imposte nel Liechtenstein.