Costituzione di un fondo nel Liechtenstein
In virtù dell’attuazione delle due direttive europee UCITS-IV e AIFM, la normativa originaria del Liechtenstein in materia di fondi è stata sostituita dalla legge su determinati organismi di investimento collettivo in titoli di credito (UCITSG) e dalla legge sugli amministratori di fondi di investimento alternativi (AIFMG).
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Le nuove regolamentazioni contengono le seguenti disposizioni:
La legge UCITSG regolamenta l’autorizzazione, la sorveglianza e le attività di investimento per gli OICVM costituiti nel Liechtenstein o che vengono offerti al pubblico nel Liechtenstein oppure dal Liechtenstein e per le loro società di gestione.
La legge AIFMG regolamenta per la prima volta gli amministratori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che si occupano della gestione del portafoglio e del rischio per i fondi di investimento alternativi (FIA) e non rientrano già nell’ambito di applicazione della legge UCITSG. Oltre al passaporto europeo per tali fondi e i loro amministratori, sono stati introdotti obblighi speciali come l’obbligo di denuncia e l’obbligo di ottenere una licenza dell’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari (FMA) per i GEFIA.
Oltre alle strutture di fondi già regolamentate dalla legge UCITSG, la legge AIFMG ammette nel Liechtenstein anche la forma giuridica della società in accomandita per investimenti che è strutturata in modo simile a una SICAR e in relazione alla quale unicamente un socio ha la responsabilità illimitata, nonché la società in accomandita per investimenti, che non ha soci illimitatamente responsabili.
Per quanto riguarda il capitale iniziale, la legge AIFMG stabilisce un importo minimo di 300.000 EUR (o l’equivalente in CHF) per i fondi di investimento alternativi (FIA) del Liechtenstein autogestiti, nonché un importo minimo di 125.000 EUR (o l’equivalente in CHF) per i FIA del Liechtenstein gestiti da un GEFIA.
Tipi di fondi nel Liechtenstein
Prodotti OICVM (UCITS)
Oltre a titoli di credito come azioni o obbligazioni, i fondi OICVM del Liechtenstein contengono anche altri prodotti finanziari come, per esempio, i derivati. Questi fondi hanno un passaporto UE e possono essere distribuiti pubblicamente in tutto il SEE dopo un’unica autorizzazione da parte dell’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari del Liechtenstein (FMA). Per la sicurezza del deposito i fondi OICVM del Liechtenstein devono essere trasferiti a un organo depositario, che può essere una banca o un’impresa di investimento oppure un’altra persona sottoposta alla supervisione dell’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari (FMA) del Liechtenstein, con residenza o sede legale registrata nel Liechtenstein.
Prodotti non OICVM
Imprese di investimento per altri valori
Questo tipo di fondo comprende le imprese di investimento del Liechtenstein che non si occupano di investimenti in titoli di credito né di investimenti in immobili. In questo caso si tratta invece di investimenti solo limitatamente commerciabili, soggetti ed elevate fluttuazioni dei prezzi, con una diversificazione del rischio limitata o la cui valutazione risulta difficoltosa. Sono ammessi in modo particolare gli investimenti in metalli terrosi, merci fabbricate su vasta scala e strumenti finanziari derivati.
Imprese di investimento per altri titoli di credito a rischio maggiorato
Rispetto alle imprese di investimento per altri valori, questi fondi hanno un profilo di rischio maggiorato e consentono, tra l’altro, di contrarre ulteriori prestiti, di utilizzare derivati a fini speculativi e di effettuare vendite allo scoperto.
Imprese di investimento per investitori qualificati
Questo fondo del Liechtenstein è soggetto a restrizioni particolari in relazione alla qualificazione degli investitori. Tra gli investitori qualificati rientrano, per esempio, banche, compagnie assicurative, fondi pensione, amministratori patrimoniali, fondi, altre imprese e family office. Poiché si presume che gli investitori qualificati siano consapevoli dei rischi specifici sulla base della loro esperienza, della forma giuridica, del patrimonio e del volume degli investimenti e che abbiano quindi solo una necessità limitata di protezione, questo tipo di fondo è esente dal requisito di autorizzazione materiale preventiva da parte dell’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari del Liechtenstein (FMA).
Imprese di investimento immobiliare
Un’impresa di investimento immobiliare può essere utilizzata per investire direttamente o indirettamente in beni immobili ad uso privato o commerciale, mantenendo il principio della diversificazione del rischio.
Il volume minimo del fondo del suddetto prodotto non OICVM è di 2 milioni di CHF (o l’equivalente in un’altra valuta) e deve essere raggiunto al più tardi entro 6 mesi dall’emissione iniziale.
Tipi di fondi nel Liechtenstein ai sensi della UCITSG
Un fondo del Liechtenstein può assumere le seguenti strutture:
Fondo di investimento (fondo di investimento contrattuale)
Il fondo di investimento del Liechtenstein – che non ha personalità giuridica – è un rapporto giuridico tra più investitori, una società di gestione ed un organo depositario, creato per mezzo di un contratto di costituzione di fondo identico dal punto di vista del contenuto, allo scopo di investire, amministrare e custodire in modo sicuro valori patrimoniali nel nome degli investitori e sotto forma di una massa patrimoniale giuridicamente separata (fondo), a cui partecipano gli investitori. Dopo l’autorizzazione dell’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari (FMA) del Liechtenstein, il fondo di investimento deve essere iscritto nel registro commerciale (registro pubblico).
Amministrazione fiduciaria collettiva (trust)
Anche l’amministrazione fiduciaria collettiva del Liechtenstein (trust) non ha personalità giuridica e rappresenta la stipulazione di un contratto relativo alla costituzione di un’amministrazione fiduciaria identico dal punto di vista del contenuto con un numero indeterminato di investitori (accordo fiduciario), allo scopo di investire e gestire il patrimonio per conto degli investitori stessi. I singoli investitori sono tuttavia personalmente responsabili solo in corrispondenza dell’entità del rispettivo investimento. Le amministrazioni fiduciarie collettive (trust) devono essere iscritte nel registro delle imprese (registro pubblico) dopo l’autorizzazione dell’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari (FMA) del Liechtenstein.
Società di investimenti
Una società di investimenti del Liechtenstein il cui unico scopo è l’investimento e la gestione di beni patrimoniali per conto degli investitori, può essere costituita sotto forma di società per azioni (s.p.a.), di società europea (SE) oppure sotto forma di ente ed essere organizzata come società di investimento a capitale variabile (SICAV) o a capitale fisso (SICAF). La società di investimento del Liechtenstein può essere autogestita dai propri organi oppure amministrata da una società di gestione esterna. A differenza dei fondi di investimento e delle amministrazioni fiduciarie collettive (trust), una società di investimenti del Liechtenstein si origina solo nel momento della sua iscrizione nel registro delle imprese.
Fatta eccezione per la società di investimenti autogestita, le strutture dei fondi del Liechtenstein necessitano di una società di gestione, che deve disporre di una propria licenza rilasciata dall’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari (FMA) del Liechtenstein.
Vantaggi del Liechtenstein in quanto sede legale di fondi
Imposta sui redditi
Le società di investimento con sede legale o amministrazione effettiva nel Liechtenstein sono illimitatamente soggette ad imposizione fiscale nel Liechtenstein con il loro reddito societario complessivo e sono inoltre soggette ad un’imposta sui redditi pari al 12,5% del reddito netto imponibile, che deve essere ridotta in corrispondenza della cosiddetta deduzione degli interessi sul capitale proprio, attualmente pari al 4%. L’aliquota minima è di 1.800 CHF. Le persone giuridiche del Liechtenstein che detengono solo quote di fondi possono inoltre invocare privilegi fiscali nella forma della qualificazione come struttura patrimoniale privata (PVS). Le PVS sono esclusivamente soggette ad un’imposta minima sul reddito di 1.800 CHF.
Imposta sull’emissione ed imposta di costituzione
Per quanto riguarda i fondi di investimento (fondi di investimento contrattuali), la costituzione di quote del patrimonio amministrato non comporta l’applicazione né di un’imposta sull’emissione né di un’imposta di costituzione. Allo stesso modo le quote del capitale iniziale e le quote del patrimonio amministrato da una società di investimento con capitale reale non sono soggette né all’imposta sull’emissione né all’imposta di costituzione.
La società di investimenti con capitale fisso è invece soggetta a un’imposta di emissione dell’1% in caso di emissione o di aumento del valore nominale delle quote, nella misura in cui la controprestazione è superiore a 1 milione di CHF.
Canone commerciale
Il trasferimento a titolo oneroso della proprietà di quote del patrimonio amministrato è soggetto al canone commerciale del Liechtenstein, se una parte o un intermediario è un commerciante di titoli con sede nel territorio nazionale. Il riscatto e l’emissione di quote di fondi del Liechtenstein sono esenti dal canone commerciale.
Esenzione fiscale
Il patrimonio del fondo amministrato è esente da imposte nel Liechtenstein. Allo stesso modo i ricavi netti derivanti da partecipazioni non sono soggetti a tassazione nel Liechtenstein. Oltre a questo sono state abolite l’imposta sul capitale, la sovrattassa di distribuzione nell’ambito dell’imposta sui redditi e l’imposta sulle cedole. L’esenzione dall’imposta sulle cedole non si applica per le vecchie riserve esistenti fino al 31 dicembre 2010 e le distribuzioni di queste vecchie riserve vengono pertanto tassate in corrispondenza di un’aliquota inferiore pari al 2% nel 2011 e 2012 e pari al 4% negli anni successivi. I pagamenti effettuati con denaro proveniente dal fondo non sono inoltre soggetti all’imposta sul valore aggiunto.
Facile accesso ai mercati europei
In presenza di determinati requisiti l’appartenenza allo Spazio Economico Europeo (SEE) consente alle società di gestione di fondi del Liechtenstein e ai fondi di investimento conformi agli standard OICVM e FIA un accesso facile e privo di discriminazioni al mercato europeo.