Fondazione di una holding nel Liechtenstein
Società holding nel Liechtenstein
Una holding del Liechtenstein non è una forma giuridica a sé stante, bensì una persona giuridica domiciliata nel Liechtenstein il cui scopo è esclusivamente o prevalentemente la detenzione e l’amministrazione di partecipazioni, di diritti di proprietà intellettuale, di beni immobili, ecc. Per il rilevamento delle funzioni di una holding sono particolarmente idonee le forme giuridiche della fondazione, dall’ente e dell’impresa fiduciaria (trust reg.), tutte esistenti nel Liechtenstein.
In relazione alle rispettive funzioni di una holding del Liechtenstein, si distingue tra le seguenti quattro forme di holding: holding operativa (la società finanziaria di controllo svolge essa stessa attività commerciali), holding di gestione (la società finanziaria di controllo non svolge attività operative, ma è invece competente per tutte le questioni finanziarie e strategiche), holding finanziaria (si occupa esclusivamente di questioni finanziarie) e holding organizzativa (questa forma viene utilizzata per l’organizzazione di strutture aziendali complesse).
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Fondazione di una holding nel Liechtenstein
In occasione della costituzione di una holding nel Liechtenstein si applicano il modello di fondazione, il modello di conferimento e il modello di scorporo. Questo significa che una holding nel Liechtenstein può essere costituita sia tramite fondazione ed acquisizione di partecipazioni, sia tramite fondazione e conferimento di partecipazioni esistenti oppure infine per mezzo di uno scorporo e del trasferimento di oggetti patrimoniali a nuove filiali.
I singoli requisiti per la costituzione dipendono dalla forma giuridica in cui viene rispettivamente costituita la holding.
Tassazione privilegiata delle holding del Liechtenstein
La legge tributaria entrata in vigore nel Liechtenstein il 1° gennaio 2011 prevede l’esenzione totale dei redditi derivanti da pure e semplici partecipazioni, indipendentemente dall’importo e dal periodo di detenzione della rispettiva partecipazione. Questo significa che i dividendi e le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni a persone giuridiche nazionali o estere sono esenti da imposte nel Liechtenstein.
Imposta sui redditi
Tutte le voci attive delle holding del Liechtenstein continuano tuttavia ad essere soggette all’imposta sul reddito in corrispondenza di un’aliquota del 12,5% del reddito netto imponibile. Da questo si deducono i redditi delle stabili organizzazioni con sede all’estero, i contratti di locazione e di gestione in collegamento con il patrimonio immobiliare situato all’estero, i dividendi, le plusvalenze e la cosiddetta detrazione degli interessi sul capitale proprio, attualmente pari al 4%. L’aliquota minima dell’imposta sul reddito è di 1.200 CHF.
Tassazione privilegiata delle strutture patrimoniali private (PVS)
Le holding del Liechtenstein che si qualificano come cosiddette strutture patrimoniali private (PVS) ai sensi della nuova legge tributaria del Liechtenstein sono soggette solo all’imposta minima sui redditi di 1.200 CHF. Questo trattamento privilegiato si applica per le persone giuridiche il cui unico scopo è la gestione patrimoniale e che non svolgono alcuna attività di tipo economico.
Esenzioni fiscali
Nell’ambito della riforma tributaria del Liechtenstein sono state abolite l’imposta sul capitale, la sovrattassa sulle distribuzioni nell’ambito dell’imposta sui redditi e l’imposta sulle cedole. L’esenzione dall’imposta sulle cedole non si applica per le vecchie riserve detenute fino al 31 dicembre 2010 e le distribuzioni di queste vecchie riserve vengono pertanto tassate in corrispondenza di un’aliquota inferiore pari al 2% nel 2011 e 2012 e pari al 4% negli anni successivi.
Una quota pari all’80% dei redditi derivanti da beni economici immateriali creati o acquisiti dopo il 1° gennaio 2011 è inoltre esente da imposta nel Liechtenstein, cosa per cui l’aliquota fiscale effettivamente applicata corrisponde al 2,5%.
Riporto delle perdite e tassazione di gruppi
Nel Liechtenstein la riforma tributaria ha introdotto la possibilità di riporto delle perdite illimitato nel tempo. Gli utili e le perdite delle società appartenenti ad un gruppo possono inoltre essere compensati tra loro nel Liechtenstein. Il presupposto per questo è che la persona giuridica che presenta la richiesta sia soggetta a una responsabilità fiscale illimitata e che abbia quindi la sede legale o la direzione effettiva nel Liechtenstein e detenga una partecipazione maggioritaria in relazione a persone giuridiche nazionali o estere. Le persone giuridiche con responsabilità fiscale limitata devono invece dimostrare di avere una succursale nel Liechtenstein a cui possono essere attribuite le partecipazioni.