Fondazione di una società di gestione patrimoniale nel Liechtenstein

La società di gestione patrimoniale del Liechtenstein è una persona giuridica o una società di persone in grado di offrire, tra gli altri, i seguenti servizi: gestione del portafoglio, consulenza sugli investimenti, accettazione e trasmissione di ordini che hanno come oggetto uno o più strumenti finanziari, nonché analisi di titoli di credito ed analisi finanziaria.

Nell’ambito delle prestazioni da essa fornite la società di gestione patrimoniale del Liechtenstein ha l’obbligo di osservare le regole di buona condotta i doveri di diligenza e gli obblighi fiduciari, previsti dalla legge, nonché di classificare i propri clienti nelle categorie di clienti non professionali, clienti professionali e controparti idonee, allo scopo di determinare il livello di protezione. I clienti non professionali godono del livello di protezione massimo.

La società di gestione patrimoniale del Liechtenstein è soggetta all’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari (FMA) del Liechtenstein. Nella misura in cui non vengono forniti servizi a terzi, ma viene invece gestito solo il patrimonio proprio, è possibile utilizzare nel Liechtenstein qualsiasi altra forma di società. Le società private di gestione patrimoniale non sono soggette alla sorveglianza dei mercati finanziari.

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Fondazione di una società di gestione patrimoniale

La società di gestione patrimoniale del Liechtenstein può essere costituita come una corporazione di diritto privato (società per azioni, impresa fiduciaria), come ente o fondazione oppure come società in accomandita o società in nome collettivo. Le persone fisiche non possono invece svolgere attività di gestione patrimoniale. I singoli requisiti di costituzione dipendono dalla corrispondente forma giuridica.

Per essere autorizzata come società di gestione patrimoniale del Liechtenstein, una società necessita di una licenza dell’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari del Liechtenstein (FMA), che viene concessa alle seguenti condizioni:

La società deve avere la sede legale e l’amministrazione principale nel Liechtenstein e deve disporre di una stabile organizzazione. La società deve inoltre dimostrare di possedere un capitale proprio di almeno 100.000 CHF.

Dal punto di vista organizzativo la società deve avere almeno un amministratore delegato domiciliato nel Liechtenstein. La società deve inoltre nominare un organo di revisione esterno che controlla su base annua l’attività commerciale della società di gestione patrimoniale.

Una volta ottenuta la licenza necessaria, una società di gestione patrimoniale del Liechtenstein è soggetta all’Autorità di sorveglianza dei mercati finanziari del Liechtenstein (FMA).

La società di gestione patrimoniale del Liechtenstein può offrire i suoi servizi in tutta l’area SEE/UE.

Vantaggi fiscali della società di gestione patrimoniale

Tassazione privilegiata delle strutture patrimoniali private (PVS)

In linea di principio le voci attive di una società del Liechtenstein sono soggette all’imposta sui redditi con un’aliquota in corrispondenza del 12,5% del reddito netto imponibile.

Le società di gestione patrimoniale del Liechtenstein vengono tuttavia tassate solo con l’aliquota minima di 1.200 CHF all’anno, poiché esse si qualificano come struttura patrimoniale privata (PVS) ai sensi della legge tributaria del Liechtenstein del 1° gennaio 2011. La PVS è una persona giuridica il cui unico scopo è la gestione patrimoniale e che non svolge alcuna attività di tipo economico. Le attività consentite sono quindi soltanto l’acquisizione, il possesso, la gestione e la cessione di beni patrimoniali. Una PVS può quindi detenere partecipazioni solo se essa non esercita alcuna influenza effettiva sulla gestione di una filiale. Il proprietario di una società PVS deve inoltre essere una persona fisica, una società con lo status fiscale di una PVS oppure un intermediario che agisce per conto di questi due gruppi di persone.

Tassazione privilegiata delle holding

La nuova legge tributaria del Liechtenstein prevede l’esenzione totale dei ricavi netti derivanti dalle partecipazioni, a prescindere dall’entità e dal periodo di detenzione della partecipazione. Questo significa che i dividendi e le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni a persone giuridiche nazionali o estere sono esenti da imposte nel Liechtenstein.

Esenzioni fiscali

La riforma tributaria fiscale del Liechtenstein ha portato anche all’abolizione dell’imposta sui capitali, della sovrattassa sulle distribuzioni nell’ambito dell’imposta sui redditi e dell’imposta sulle cedole. L’esenzione dall’imposta sulle cedole non si applica per le vecchie riserve esistenti fino al 31 dicembre 2010 e le distribuzioni di queste vecchie riserve vengono pertanto tassate in corrispondenza di un’aliquota inferiore pari al 2% nel 2011 e 2012 e pari al 4% negli anni successivi.

Una quota pari all’80% dei redditi derivanti da beni economici immateriali creati o acquisiti dopo il 1° gennaio 2011 è inoltre esente da imposta nel Liechtenstein, cosa per cui l’aliquota fiscale effettivamente applicata corrisponde al 2,5%.

Riporto delle perdite e tassazione di gruppi

Nel Liechtenstein esiste la possibilità di riportare le perdite per un periodo di tempo illimitato. In quest’ottica anche gli utili e le perdite delle società appartenenti ad un gruppo possono essere compensati tra loro nel Liechtenstein. Il presupposto per questo è che la persona giuridica che presenta la richiesta sia soggetta a una responsabilità fiscale illimitata e quindi che abbia la sede legale o la direzione effettiva nel Liechtenstein e detenga una partecipazione maggioritaria in relazione a persone giuridiche nazionali o estere. Le persone giuridiche con responsabilità fiscale limitata necessitano invece di una succursale nel Liechtenstein a cui possono essere attribuite le partecipazioni.

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