Costituzione di una fondazione nel Liechtenstein

Struttura giuridica della fondazione

La fondazione del Liechtenstein è un patrimonio di destinazione indipendente elevato a persona giuridica, che è separato dal patrimonio privato dell’istitutore e che costituisce il patrimonio della fondazione. Questo patrimonio è generalmente responsabile per le obbligazioni della fondazione del Liechtenstein. La fondazione può essere costituita come fondazione di utilità privata sotto forma di pura e semplice fondazione familiare, come fondazione di pubblica utilità, come fondazione ecclesiastica oppure anche come fondazione di semplice mantenimento. A differenza degli enti di diritto privato, una fondazione del Liechtenstein non ha membri, soci o detentori di quote.

Se una fondazione del Liechtenstein persegue uno scopo di pubblica utilità, essa può gestire un’attività di tipo commerciale solo se questa serve direttamente per il conseguimento dello scopo di pubblica utilità o nel caso in cui ciò sia ammissibile in virtù di un fondamento di legge speciale. Le fondazioni di utilità privata del Liechtenstein possono invece avviare un’attività di tipo commerciale, se questa è necessaria per il regolare investimento e l’amministrazione del patrimonio della fondazione.

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Fondazione

La fondazione del Liechtenstein viene costituita per mezzo di una dichiarazione di costituzione della fondazione certificata da un notaio, che non è accessibile al pubblico. Una fondazione del Liechtenstein che gestisce un’attività di tipo commerciale deve essere iscritta nel registro delle imprese (registro pubblico). Anche la fondazione di pubblica utilità è soggetta nel Liechtenstein ad obbligo di registrazione, a differenza di quanto avviene per la fondazione di utilità privata, che viene invece semplicemente depositata.

Capitale minimo

Il capitale minimo della fondazione del Liechtenstein ammonta a 30.000 CHF/EUR/USD.

Organizzazione

Istitutore

L’istitutore di una fondazione del Liechtenstein determina lo scopo della fondazione e il gruppo di beneficiari. Questi diritti possono essere esercitati nelle relazioni esterne dal fiduciario, che tuttavia non è autorizzato a trasferire o lasciare in eredità i diritti dell’istitutore. Negli statuti l’istitutore può anche riservarsi alcuni diritti, come il diritto di revocare la fondazione o di modificare i documenti della fondazione.

Consiglio della fondazione

L’organo amministrativo della fondazione del Liechtenstein è il consiglio della fondazione, dei cui membri almeno uno deve avere una sede legale nel Liechtenstein e deve disporre di determinate qualifiche professionali.

Organo di revisione

Per le fondazioni registrate del Liechtenstein che gestiscono un’attività di tipo commerciale è necessario nominare un organo di revisione.

Rappresentante

Il rappresentante di una fondazione del Liechtenstein funge da domiciliatario ufficiale e da organo di collegamento con le autorità del Liechtenstein.

Beneficiari

I diritti dei beneficiari vengono regolamentati negli statuti e nei regolamenti interni della fondazione del Liechtenstein e possono essere condizionati, limitati nel tempo e soggetti a condizioni imposte. Il fondatore ha il diritto di nominare sé stesso come beneficiario del patrimonio della fondazione. Fra i beneficiari si opera una distinzione fra aventi diritto al beneficio, beneficiari in aspettativa, beneficiari discrezionali e beneficiari finali. Dopo il decesso del beneficiario, non appena il beneficio viene pronunciato in relazione ad una determinata persona, subentrano nella successione ereditaria i beneficiari successivi designati e non gli eredi del beneficiario deceduto.

Scioglimento

La cancellazione di una fondazione depositata nel Liechtenstein può avvenire entro pochi giorni, a condizione che la liquidazione sia stata completata.

Struttura fiscale della fondazione

Le fondazioni del Liechtenstein sono soggette a un’imposta annuale sui redditi pari al 12,5% del reddito netto imponibile, ma che ammonta in ogni caso almeno a 1.200 CHF. Il reddito netto deve essere ridotto in misura pari alla cosiddetta deduzione degli interessi sul capitale proprio del 4% sul capitale proprio modificato, che riduce la base imponibile e abbassa l’aliquota fiscale effettiva. Le fondazioni del Liechtenstein che sono state riconosciute come struttura patrimoniale privata (PVS) ai sensi della legge tributaria del Liechtenstein del 1° gennaio 2011, vengono tuttavia sempre tassate con l’aliquota minima di 1.200 CHF.

L’assegnazione di patrimonio alla fondazione e la distribuzione ai beneficiari non sono soggette a ulteriori tassazioni nel Liechtenstein. La riforma fiscale del Liechtenstein ha inoltre abolito le imposte sul capitale e sulle cedole. Inoltre non si applicano neanche le imposte sul lascito, l’imposta sulle successioni e l’imposta sulle donazioni per le persone fisiche.

Fondazione di utilità privata (di famiglia)

Una fondazione di utilità privata può essere costituita nel Liechtenstein come “pura e semplice” fondazione di famiglia per amministrare e conservare il patrimonio familiare e aziendale in ambito internazionale, per proteggere a lungo termine la famiglia e il suo patrimonio ed in modo particolare – nel caso di strutture familiari ramificate a livello internazionale – per ottimizzare le assegnazioni patrimoniali aldilà dei confini nazionali.

La fondazione di utilità privata (di famiglia) come strumento di pianificazione successoria

La fondazione di utilità privata (di famiglia) del Liechtenstein può essere strutturata in modo tale da provvedere al sostentamento dei parenti prossimi dell’istitutore del fondatore dopo la sua morte, ma a condizione che in questo contesto vengano soddisfatti determinati requisiti. Il vantaggio di trasferire il patrimonio alla generazione successiva tramite una fondazione di famiglia del Liechtenstein invece che per mezzo di una una donazione o di una successione ereditaria, è inoltre quello di evitare la frammentazione del patrimonio familiare. Per conseguire questo obiettivo risulta utile soprattutto la limitazione del diritto di impugnazione per quanto riguarda le assegnazioni patrimoniali alla fondazione del Liechtenstein, in virtù della modifica della legge del Liechtenstein sul diritto privato internazionale (IPRG). La limitazione del diritto di impugnazione si applica anche in caso di riduzione della parte legittima.

Vantaggi della fondazione di utilità privata (di famiglia)

Le fondazioni private (di famiglia) del Liechtenstein non sono soggette a sorveglianza esterna e non devono essere iscritte nel registro delle imprese (registro pubblico). Non esiste inoltre alcun obbligo di depositare l’atto di fondazione. È invece sufficiente denunciare l’istituzione della fondazione all’ufficio del catasto ed all’ufficio del pubblico registro. In più non vi è alcun obbligo di rivelare l’identità dei beneficiari alle autorità del Liechtenstein.

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